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Cartelle scadute annullate dall’INPS

L’INPS, Messaggio n. 3913 del 29 settembre 2016, ha precisato che le cartelle scadute (e gli avvisi di addebito scaduti) possono essere annullati dallo stesso Istituto, in autotutela.

Si ricorda che le cartelle con oggetto pretese contributive devono essere impugnate, avanti al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, nel termine di 40 giorni (ex art. 24 del Decreto Legislativo n. 45/1999).

Tuttavia, con tale prassi l’INPS può, in un secondo momento, annullare tutto o parte della pretesa contributiva delle cartelle scadute.

Precisamente, la pretesa delle cartelle scadute (o degli avvisi di addebito scaduti) anche se definitiva per non impugnazione può essere annullata dall’INPS, se effettivamente non dovuta.  “Si ritiene che deve essere altresì ammessa la possibilità di intervento in autotutela laddove la Sede competente verifichi, sulle base delle disposizioni esistenti, la fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente pur di fronte ad un titolo non più impugnabile”.

Tuttavia, tale possibilità di annullamento amministrativo è esclusa “in presenza di un titolo inoppugnabile, laddove il debitore eccepisca l’avvenuta prescrizione del credito previdenziale prima della notifica del titolo stesso”. Ciò perché la pretesa di annullamento non è basata su motivazioni sostanziali e concrete.

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