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Interessi e sanzioni si prescrivono in 5 anni

Come indicato in questo sito, interessi e sanzioni si prescrivono in 5 anni. Ciò è stato confermato ulteriormente dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la Sentenza n. 7362 del 22 settembre 2016 (si veda anche Cass. n. 2941 del 2007, n. 4271 del 2003; Cass. S.U. n. 10955 del 2002).

Precisamente i Giudici Tributari Meneghini hanno applicazione la prescrizione quinquennale per interessi e per le sanzioni tributarie.

Interessi

Ex art. 2948 n. 4 c.c. l’applicazione di 5 anni di prescrizione è per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi: per le obbligazioni periodiche o di durata caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo. Quindi gli interessi applicati alle pretese tributarie. Non si applica, pertanto, la disposizione dell’art. 2946 c.c.

Sanzioni

L’art. 20, comma 3,  del D. Lgs. n. 472/1997 prevede espressamente che le sanzioni tributarie si prescrivono per il trascorrere del termine di 5 anni. Ciò è stato recentemente confermato anche dalla Cassazione (Cass. n. 12715 del 20 giugno 2016). Non si applica, quindi, la disposizione dell’art. 2946 c.c. (neppure in riferimento all’art. 2953 c.c.).

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