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Difetto di notifica di cartelle. Agenzia delle entrate deve provare la notifica

Per consolidata giurisprudenza (tra le tante Cass. SS. UU. 16412/07; Cass. 1532/2012; Cass. n.  28298/2013) l’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 (Chiamata in Causa dell’ente creditore) afferma che “il concessionario [Equitalia], nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.

Pertanto, se il contribuente conviene in giudizio solo Equitalia, ma solleva anche motivi di impugnazione relativi alla pretesa tributaria (di competenza all’Agenzia delle Entrate), l’Agente della riscossione sta in giudizio anche per l’Agenzia (ex art. 81 c.p.c.). Per non subire le sorti della sentenza, anche verso l’Agenzia delle Entrate, Equitalia dovrà comunicare, con qualsiasi mezzo (posta, fax, email, agente notificatore, eccetera), il ricorso all’Ufficio. Quest’ultimo, in tal modo, ha la possibilità di costituirsi ed Equitalia non sarà più sostituto processuale dell’Agenzia.

Tuttavia, la sentenza della Cassazione n. 22729 del 9 novembre 2016 ha affermato anche la situazione opposta: il contribuente chiama in giudizio solo l’Agenzia, contestando anche la pretesa tributaria, ma non l’Equitalia, pur avendo eccepito il difetto di notifica delle cartelle precedenti (oggetto dell’intimazione era il successivo atto d’intimazione di pagamento).

Ebbene, nel processo si costituiva solo l’Agenzia delle Entrate che non chiamava in causa l’Equitalia ed il Giudice Tributario accoglieva il ricorso, perché parte resistente (Agenzia delle Entrate) non aveva provato che non vi fosse stato difetto di notifica  delle precedenti cartelle di pagamento.

E’ opportuno ricordare che la Stessa Cassazione, con orientamento quasi unanime, ha affermato che non è onere del contribuente chiamare in causa sia l’Agenzia che l’Equitalia. Il Cittadino ricorrente ha la facoltà di scegliere. Lui individua chi sarà il suo interlocutore processuale.

Pertanto, nel caso in cui è convenuto in giudizio solo l’Ufficio, quest’ ultimo ha l’onere di promuovere l’ingresso di Equitalia in giudizio al fine di provare l’avvenuta notifica delle cartelle (il Giudice non ha il potere, d’ufficio, di chiamare il terzo, non si tratta di integrare il contradditorio).

Nel caso in cui la “chiamata” di Equitalia non avvenga, l’Agenzia (vero legittimato passivo di tutta la pretesa tributaria), subirà le sorti della mancata prova della notifica delle cartelle. Tuttavia, tale “chiamata in causa” ha un limite temporale, stabilita dall’art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992.

In altri termini, la parte convenuta in giudizio dal contribuente (l’Agenzia oppure l’Equitalia) deve, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso, costituirsi in giudizio e instare per la chiamata del terzo. Per tale chiamata del terzo il termine di 60 giorni per la costituzione di parte resistente è decadenziale.

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