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Cassazione: contributi INPS si prescrivono in 5 anni

La prescrizione quinquennale, una volta avvenuta, non può più essere rinunciata dal contribuente

I contributi INPS si prescrivono in 5 anni, come già anticipato nella news del 29/02/2016.

Precisamente, la Cassazione si è pronunciata, in riferimento all’Ordinanza di rimessione n. 1799 del 29 gennaio 2016, sulla questione se le pretese creditorie dell’INPS, in caso di mancata impugnazione delle cartelle, si prescrivono in 5 anni (art. 3, comma 9, Legge n. 335/1195) oppure nel termine di 10 anni (in applicazione dell’art. 2953 c.c. – “Effetti del giudizio sulle prescrizioni previ”).

Ebbene, la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, dopo aver ripercorso e ricostruito tutta la vicenda giurisprudenziale in relazione all’applicazione dell’art. 2953 c.c. agli atti dell’Amministrazione Finanziaria (cartelle di pagamento, avvisi di addebito, avvisi di accertamento) ha definitivamente sancito che:

–      la prescrizione è insuscettibile di interpretazione analogica;

–      la prescrizione ordinaria decennale dell’art. 2946 c.c. si applica, salvo il caso in cui la legge non dispone diversamente;

–      in materia contributiva la legge dispone diversamente dall’applicazione del termine decennale di prescrizione (si veda l’art. 3, comma 9, della Legge n. 335/1995);

–      la norma dell’art. 2953 c.c. (che converte la prescrizione quinquennale in quella decennale) non può essere applicata analogicamente a casi che non siano sentenze di condanna passate in giudicato (non si applica quindi a cartelle di pagamento, avvisi di addebito, avvisi di accertamento non tempestivamente impugnati);

–      la prescrizione quinquennale, una volta avvenuta, non può più essere rinunciata dal contribuente ed il successivo pagamento, anche con dilazione formulata con Equitalia, dei debiti contributivi non interrompe la prescrizione già avvenuta (ar. 55, comma secondo, del R.D.L. n. 1827/1935).

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