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Se non è indicato il tasso, gli interessi in cartella sono illegittimi

Dopo la CTR Lombardia n. 4260/2016 e la CTP Pavia n. 270/2016 anche la Cassazione ha confermato la necessità che in cartella vi sia la chiara e completa motivazione sugli interessi.

Con la Sentenza n. 24933 del 6 dicembre 2016 la Suprema Corte ha affermato che non è sufficiente che nella cartella vi sia indicato il periodo di riferimento di tali interessi e il motivo della loro applicazione. Necessariamente non deve mancare “l’indicazione del tasso e del metodo di calcolo”.

In caso contrario i contribuenti non potranno essere posti “nelle condizioni di controllare la correttezza del calcolo degli interessi”. In assenza di tale obbligatori indicazioni, per utilizzare le parole delle CTP di Pavia n. 270/2016, il contribuente non potrà fare altro che un atto di fede.

Si consideri che la cartella annullata aveva come oggetto solamente agli interessi (€44.985,72) e vi era espressamente indicato “interessi di sospensione per il periodo dal 1 giugno 2005 al 31 ottobre 2006 a seguito di revoca della sospensione n. (…) dal 1 giugno 2005”.

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