IrapSenza categoria

Irap senza sanzioni

Come noto chi esercita una attività commerciale deve anche corrispondere l’imposta sull’attività (Irap).

I requisiti per l’applicazione di tale tributo sono la presenza dell’autonoma organizzazione, la quale ricorre quando il contribuente:

  • sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • impieghi beni strumentali eccedenti il mimino indispensabile per l’esercizio dell’attività (considerando anche il valore degli elementi atti e passivi indicati in dichiarazione);
  • si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, che concorra alla formazione del reddito del contribuente (non vi rientrano, quindi, attività meramente esecutiva, o di semplice organizzazione).

Tuttavia, la Cassazione, con la sentenza n. 25853 del 15 dicembre 2016, in considerazione della grande incertezza che si è creato in materia di Irap (sia dal punto di vista legislativo, che da quello normativo) ha affermato la non applicazione delle sanzioni tributarie in caso di mancato pagamento di tale imposta.

Precisamente, la Cassazione ha applicato l’art. 10 dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000), che afferma: “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

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