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Rottamazione, precedenti rateazioni

L’art. 6, comma 5, D.L. n. 193/2016 prevede che la definizione agevolata è ammessa a condizione che il debitore versi le rate (per precedenti rateazioni) in scadenza nel periodo tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2016.

Tuttavia, Equitalia ha precisato (anche al convegno/seminario del 16 dicembre 2016 a Roma organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti) che questo requisito non riguarda coloro che sono già decaduti da precedenti rateazioni. Per tale condizione, quindi, ne sono interessati solo coloro che tra il 1 ottobre ed il 31 dicembre 2016 hanno ancora rateazione in essere.

Pertanto, per i debitori decaduti alla data del 24/10/2016 non si ravvisa alcuna necessità di dover pagare le rate, mentre per coloro che, a quella data, avevano rateazioni in essere resta l’obbligo di onorare i pagamenti.

Il versamento delle rate, ha sempre chiarito Equitalia, può avvenire anche tardivamente, ma, comunque, rispettando il termine del 31 marzo 2017, data entro la quale deve essere trasmesso il modello di adesione a Equitalia, e che vengano versati anche gli interessi di mora.

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