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La rottamazione blocca i pignoramenti

L’anno nuovo porterà la nuova possibilità di rottamare le cartelle, tuttavia tale definizione agevolata ha in sé altri effetti “accessori” da tenere ben in considerazione.

L’art. 6, comma 5, D.L. n. 193/2016 prevede che: “L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia  stato  già  emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

 Quindi Equitalia, per la semplice presentazione della domanda per la rottamazione, non può:

  • iniziare nuovi pignoramenti (mobiliari, presso terzi o immobiliari);
  • iscrivere nuovi fermi su autoveicoli;
  • iscrivere nuove ipoteche su immobili.

Tuttavia, se la domanda di rottamazione è presentata dopo l’inizio del pignoramento o del fermo o dell’ipoteca, Equitalia deve:

  • sospendere i pignoramenti già iniziati (mobiliari, presso terzi o immobiliari);
  • sospendere i fermi amministrativi già iscritti (quindi dopo la notifica della comunicazione preventiva di fermo);
  • sospendere le ipoteche già attivate (quindi dopo la comunicazione della preventiva iscrizione di ipoteca).

Va quindi precisato che la il D.L. n. 193/2016 non contempla una sospensione generalizzata delle operazioni sino alla fine di marzo 2017 (termine di presentazione delle domande). Pertanto occorre presentare la istanza di rottamazione e ben specificare le partite debitorie per le quali si vuole bloccare le azioni esecutive o le azioni cautelari.

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