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Dichiarazione integrativa entro i termini per l’accertamento

L’art. 5 del Decreto Legge n. 193/2016 ha previsto la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa (a favore o a debito del contribuente) entro il termine di presentazione dell’accertamento.

Tale termine, per le imposte sul reddito e per quelle sul valore aggiunto, è stabilito entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (si precisa che con l’art. 1, comma 132, della Legge n. 208/2015, per periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 ed ai periodi successivi ha ampliato tali termini per la presentazione delle dichiarazioni: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ed entro il 31 dicembre del settimo anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).

Quindi, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando la riduzione delle stesse a seguito di ravvedimento, le dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni con successive dichiarazioni da presentare entro i termini stabiliti per l’accertamento (si veda anche news del 11 luglio 2016).

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