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L’ipoteca non preceduta da intimazione è illegittima

La Cassazione con la famosa Sentenza a Sezioni Unite n. 19667/2014 ha affermato che la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria non necessita il precedente invio della comunicazione dell’art. 50, comma 2, D.p.r. n. 602/1973, visto e considerato che l’ipoteca non è un atto specifico dell’espropriazione.

Tuttavia, con la Sentenza Sezioni Unite n. 24823/2015, la Stessa Suprema Corte ha solennemente ribadito che l’iscrizione di ipoteca necessita di una preventiva comunicazione, in ragione della natura altamente afflittiva della misura cautelare.

Date tali premessa la recente Cassazione, Ordinanza n. 380 del 19 gennaio 2017,  ha statuito che la misura della iscrizione ipotecaria del Fisco deve necessariamente essere preceduta da una comunicazione. Ciò, anche per le iscrizioni cautelari attivate da Equitalia prima della modifica del art. 77, comma c bis, del D.P.R. n. 602/1973 (novellato dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 70/2013: “L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca”).

Quindi deve sempre esserci sempre un precedente e formale invito al contraddittorio endoprocedimentale prima che Equitalia iscriva ipoteca.

Si ricordi, infine, che il ricorrente, per tale fattispecie, proponeva ricorso in Cassazione lamentando che l’avviso di iscrizione di ipoteca era stato inviato dopo un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento senza l’invio dell’intimazione ex art. 50, comma 2, D.p.r. n. 602/1973.

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