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Intimazione di Equitalia illegittima se non sono allegate le cartelle

La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna con la sentenza n. 1339 del 21 novembre 2016 ha stabilito che l’intimazione di pagamento di Equitalia (ex art. 50 d.p.r. n. 602/1973, che intima il pagamento del debito tributario entro 5 giorni) è nulla se non vengono allegate le cartelle precedenti e prodromiche.

Il Giudici Provinciali hanno accolto il motivo del ricorrente per difetto di motivazione dell’atto, in violazione dell’art. 7, comma 1, della Legge 212/2000: “Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

Precisamente: “Fondata è invece l’eccezione di nullità dell’intimazione per carenza e/o insufficienza di motivazione nonché per violazione dell’art.7 L. n. 212 del 2000. Portano a tale conclusioni le seguenti considerazioni. Occorre anzitutto rilevare che l’iscrizione a ruolo -quando, come nella specie non è preceduta da attività di accertamento da parte dell’ufficio- rappresenta l’atto col quale il contribuente è posto per la prima volta a conoscenza della pretesa fiscale; di qui l’esigenza di rendere il contribuente edotto del motivi per i quali l’iscrizione è stata effettuata, esigenza che il legislatore ha mostrato di voler tutelare prescrivendo con l’art.7 L. n. 212 del 2000 che “sul titolo esecutivo deve essere riportata… la motivazione della pretesa tributaria“. Ora, tale esigenza non appare nella specie rispettata perché nell’atto impugnato vengono indicati solo il numero identificativo delle cartelle richiamate e gli importi asseritamente dovuti; non vengono invece chiarite le causali del recupero né viene evidenziato il procedimento attraverso il quale il concessionario è giunto alla quantificazione del credito nella misura indicata nell’avviso di intimazione: e in ciò si concreta la mancanza di motivazione che è causa di nullità dell’atto impugnato.

I Giudici tributari hanno poi precisato in riferimento alle notifiche delle precedenti cartelle: “Né può sostenersi in contrario che il ricorrente avesse o potesse avere conoscenza della pretesa e delle relative causali a seguito della notifica delle cartelle; Il contribuente ha infatti negato di aver ricevuto la notifica delle cartelle in questione, sicché spettava ad Equitalia fornire la prova del fatto che esse erano state invece notificate tale prova però non è stata offerta, con la conseguenza che le cartelle, da considerarsi non notificate e quindi improduttive di effetti, non potevano essere poste a base dell’azione espropriativa né potevano valere come prova del credito.

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