Notifica PECSenza categoria

Inesistente la notifica con PEC dell’intimazione

La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone con la sentenza n. 869 del 18 novembre 2016 ha dichiarato inesistente la notifica via PEC di un’intimazione di pagamento di Equitalia (si vedano anche altre pronunce).

Precisamente, veniva impugnata un’intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle, in particolare, per inesistenza della notifica per non rispetto della speciale disciplina normativa di riferimento (D.Lgs. n. 82/2005 – modificato dal D.Lgs. n. 179/2016- e D.p.r. n. 68/2005).

I Giudice di merito accoglievano il ricorso perché:

  1. L’email spedita da Equitalia non contiene l’originale dell’atto, ma solo una copia priva di attestazione di conformità con l’originale;
  2. Equitalia deve, quindi, sottoscrivere telematicamente ed attestare la conformità della copia all’originale, perché al contribuente viene spedita solo una copia. Si deve pertanto attestare la copia altrimenti la stessa è “al pari di una volgare fotocopia”;
  3. I dirigenti e i funzionari di Equitalia non sono Pubblici Ufficiali e quindi “non spetta ad essi apporre l’autentica sulle copie delle cartelle”;
  4. La notifica tramite PEC non è uguale alla notifica tramite le Poste Italiane o con l’Agente notificatore, perché solo in tali ultimi casi “l’originale finisce nelle mani del contribuente”;
  5. Equitalia per dare prova della corretta notifica tramite PEC deve produrre in giudizio:
  • la stampa dell’atto notificato con la relata,
  • il certificato della firma digitale del notificante,
  • il certificato di firma del gestore PEC,
  • le informazioni richieste dall’art. 18 D.M. 21.2.2011 n. 44 (si veda anche CTP di Avellino n. 556 del 20 giugno 2014),
  • le 2 ricevute PEC (di accettazione e di consegna),

6. gli ulteriori dati di certificazione (TAR Napoli 9.4.2013 n. 1756);

  1. La PEC non garantisce la piena prova dell’effettiva consegna della cartella al destinatario, perché viene consegnata ad una casella di posta elettronica: “la semplice disponibilità di un documento nella casella PEC non equivale all’avvenuta consegna del documento al destinatario”.

Articoli Correlati

Back to top button