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Equitalia deve depositare gli originali degli avvisi di notifica, se contestate le copie

Come indicato anche nella news del 19 novembre 2016, nel caso in cui Equitalia non prova la notifica delle cartelle in modo autentico o con la produzione degli originali, non vi è possibilità di correlazione tra la documentazione prodotta e le cartelle impugnate, che sono quindi nulle. Quindi, l’Agente della riscossione deve, obbligatoriamente, produrre gli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali sono state notificate le cartelle impugnate.

Tale principio, oltre ad essere stato avvalorato dalla CTR Lombardia n. 3831/2016 è stato confermato anche dalla Cassazione: “la CTR, poi, è incorsa nella dedotta violazione di legge per aver ritenuto l’utilizzabilità ai fini probatori della copia degli atti pur a fronte del disconoscimento, senza argomentare quali fossero gli ulteriori elementi, anche solo presuntivi, sulla cui base dare prevalenza alle copie ritenendo non necessaria l’acquisizione degli originali. Ciò in quanto il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. n. 23046/2016).

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