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Cassazione: la rateazione con Equitalia NON ESCLUDE l’impugnazione del debito

Dopo la sentenza del Consigli di Stato ad Adunanza Plenaria n. 4821 del 26.9.2013, la CTP di Caltanissetta n. 1072/1/2014 e la CTR di Palermo, sez. Catania, n.34, n. 652 del 17.2.2016, anche la Cassazione, con la Sentenza n. 3347 del 8 febbraio 2017, ha definitivamente confermato che la dilazione formulata ed accettata da Equitalia non comporta acquiescenza dei debiti fiscali dilazionati. In altri termini, anche dopo avere formulato la rateazione, gli stessi importi possono essere impugnati avanti al Giudice.

La Cassazione (richiamando una vecchia pronuncia n. 2463 del 1975) ha precisato che Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito (….), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non  siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario”.

Per essere più chiari la tale sentenza della Cassazione conclude affermando: La rateazione chiesta dal ricorrente non costituisce acquiescenza: La dilazione non è incompatibile con la volontà di impugnare atti, provvedimenti o decisioni giurisprudenziali.

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