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CTR: illegittima l’ipoteca senza preventivo contraddittorio

Anche per la CTR di Palermo, con la sentenza n. 372 del 06 febbraio 2017, è illegittima l’iscrizione ipotecaria di Equitalia se non preceduta da un invito al contraddittorio (si veda anche news del 23 febbraio 2017).

I Giudici Regionali hanno precisato che “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (…) deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo u termine (…) dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contradditorio endoprocedimentale comporti nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41 , 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, (…) attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità (…). L’omessa notifica del preavviso comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria e, conseguentemente, l’accoglimento della richiesta di cancellazione dell’ipoteca formulata dal contribuente” (CTR Palermo, Sez. Staccata di Siracusa n. 372/2017).

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