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Senza certificazione non c’è il reato di omesso versamento delle ritenute, ma fino al 22.10. 2015

In riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute operate dal datore di lavoro per i suoi dipendenti, si sono formate due distinti orientamenti giurisprudenziali:

  1. Perché ci sia il reato l’accusa basta che provi il mancato pagamento di quanto dichiarato con il modello 770. Il reato si consuma con il semplice omesso versamento;
  2. Perché ci sia il reato l’accusa deve provare il mancato versamento delle somme indicate solo nelle ritenute certificate, la semplice dichiarazione 770 non è sufficiente. Il reato si consuma con il mancato versamento di quanto certificato.

La tesi maggiormente seguita dalla Cassazione era la seconda (Cass. n. 6203/2014; Cass. n. 11335/2014; Cass. n. 40526/2014).

La Cassazione, con la recente Sentenza n. 10509 del 03 marzo 2017, ha affermato che ai fini del reato di cui all’art. 10bis D. Lgs. n. 74/2000, vale l’indicazione del modello 770 solo dal 22 ottobre 2015. Per il passato ha rilevanza solo la prova, a carico dell’accusa, del rilascio delle certificazioni delle ritenute. Ciò in seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 10bis citato (ad opera dell’art. 7, comma 1, let. b) D.Lgs. n. 158/2015, entrato in vigore il 22 ottobre 2015) che inserito nella tipizzazione del reato la lettera “O”: “ ritenute  dovute   sulla   base   della   stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione  rilasciata  ai  sostituiti”.

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