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Cartella notificata via PEC illegittima se il documento allegato e solo in PDF

La cartella di pagamento notificata tramite PEC è valida solo se il documento allegato non è un “PDF”, ma un file “p7m”.

Orbene, la CTP di Milano n. 1023 del 3 febbraio 2017 ha confermato l’illegittimità di tale notifica se la cartella allegata è in semplice formato “PDF”.

In particolare, i Giudici di Merito si sono basati, principalmente, sull’art. 20, comma 1.bis, D.Lgs. n. 82/2005 (modificato dal D.Lgs. n. 179 del 26 agosto 2016), il quale afferma: “L’inidoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.

Pertanto, i Giudici meneghini hanno “liberamente” valutato non corrispondente ai requisiti specifici “di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità” la PEC con allegato la cartella di pagamento in semplice formato PDF. Per i Giudici, quindi, la cartella in formato “PDF” non è idonea a soddisfare i requisiti della forma scritta e non ha valore probatorio.

La CTP precisa che risponde ai requisiti legislativi di “qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità” solo se la cartella è inviata iva PEC con il formato “p7m”. Ciò perché tale estensione “p7m” è l’unica che prova che l’allegato sia stato sottoscritto digitalmente e quindi ne certifica l’immodificabilità e la corrispondenza all’originale della cartella.

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