Decadenza ed illegittimitàSenza categoriaTardività

Se l’Agenzia si costituisce in ritardo i documenti sono inammissibili

L’art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 afferma che: “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’art. 24, comma 1.

Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

Tali termini sono, oramai per consolidata giurisprudenza, decadenziali ed il loro rispetto è legato al diritto di difesa dell’altra parte.

Precisamente, come affermato dalla CTP di Bergamo, “la Commissione, evidenzia che la costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario determina l’inammissibilità della produzione documentale della stessa in quanto cagiona violazione del diritto di difesa delle altre parti. Ciò in base al principio del giusto processo, sancito dall’art. 111 della Carta Costituzionale, che pone in una posizione del tutto paritaria e simmetrica le parti del processo. Infatti, in base al disposto dell’art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, che pone termini di deposito di documenti ed è finalizzato a consentire a ciascuna parte l’esercizio del diritto di difesa attraverso il conferimento della possibilità di esaminare con sufficiente anticipo le avverse deduzioni, si applica anche alla fattispecie del deposito della documentazione allegata alla memoria costitutiva della parte resistente” (CTP di Bergamo n. 142 del 1 marzo 2017).

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