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Rottamazione: precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare n. 2/E del 08 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate tenta di fornire alcuni chiarimenti.

Qui sotto si tenta di individuare i passaggi più rilevanti:

Perfezionamento della rottamazione (pag. 17 e pag. 18)

La Rottamazione inizia con la presentazione all’Equitalia dell’istanza di definizione agevolata e si PERFEZIONA con il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto: il pagamento intero (unica rata) è il pagamento di tutte le rate scelte.

L’invio dell’istanza di rottamazione sospende le precedenti dilazioni (pag. 20)

L’Agenzia conferma che, a seguito della presentazione (o invio) della dichiarazione di adesione all’definizione agevolata, i pagamenti relativi alle rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospesi fino a luglio 2017 (si veda anche art. 6, comma 5, D.L. 193/2016).

Conseguenze della rottamazione sulle precedenti dilazioni e sulla possibilità di chiedere una rateazione ordinaria (pag. 20)

Contribuente aveva precedente dilazione ordinaria attiva e non decaduta entro il 31.12.2016 può accadere:

  • dopo l’accettazione dell’istanza di definizione agevolata il mancato pagamento della prima rata comporta l’inefficacia della definizione agevolata ed il contribuente potrà riprendere la precedente dilazione. Il contribuente non potrà più essere oggetto di una nuova dilazione stipulata con Equitalia.
  • dopo l’accettazione dell’istanza di definizione agevolata il pagamento della prima rata ma il NON pagamento REGOLARE anche di tutte le altre rate comporterà la revoca automatica della definizione agevolata e la revoca automatica della precedente dilazione sospesa

Sarà quindi opportuno ben valutare la capacità economica di corrispondere tutte le rate della definizione agevolata prima di corrispondere la prima.

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