Disconoscimento copie prodotteNotifica PECSenza categoria

Notifica PEC nulla se Equitalia produce solo le copie delle 2 ricevute

Equitalia se vuole dare prova della regolare e legittima notifica via PEC delle cartelle deve obbligatoriamente produrre in giudizio gli originali delle 2 ricevute di consegna e accettazione.

Nel caso in cui l’Agente della riscossione produca al Giudice Tributario solo le copie di tali ricevute ed il contribuente ne disconosce la conformità con l’originale, la cartella deve essere annullata, anche perché le copie non rispondono al requisito dell’integrità e dell’immodificabilità dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005.

Precisamente, la CTP di Roma sentenza n. 1715 del 26 gennaio 2017, ha affermato: “le fasi fondamentali dell’invio dei documenti quali l’invio e la ricezione. IN particolare con il servizio di posta elettronica il mittente inoltra il messaggio al proprio gestore Pec che, dopo averne verificato la conformità lo invia al gestore della Pec del destinatario. Successivamente al mittente verrà recapitata una ricevuta di accettazione firmata dal proprio gestore (…). Il gestore della Pec del destinatario a sua volta recapiterà il messaggio nella casella dello stesso, notificando l’avvenuta operazione al mittente tramite una ricevuta di consegna, che costituisce prova legale della (o mancata) consegna. Conseguentemente la validità della notifica a mezzo Pec è attestata rispettivamente dalla ricevuta dell’accettazione e da quella dell’avvenuta consegna. Da quanto rappresentato emerge che i file delle suddette ricevute di accettazione e consegna sono da ritenere documenti idonei a comprovare l’avvenuta ricezione della cartella esattoriale notificata via Pec; mentre nel caso in cui vengano prodotte in giudizio, anziché i richiamati documenti informatici in originale, solo le stampe di dette ricevute, la relativa notifica Pec non può dirsi regolare, sia perché non sono in grado di comprovare quale atto effettivamente sia stato allegato al messaggio originale inviato al destinatario sia perché trattasi di semplici fogli di carta dai quali non è possibile in alcun modo riconoscere l’originale. A tal riguardo le suddette stampe in effetti ben potrebbero essere artatamente creati attraverso programmi di redazione testo oppure di foto ritocco (…) alla luce delle richiamate motivazioni, stanti da una parte l’espresso disconoscimento delle stampe prodotte da Equitalia relative alla notifiche effettuate e dall’altra la mancata attestazione di conformità delle stampe stesse ai corrispondenti originali (..) la notifica non può ritenersi regolare”.

Orbene, il primo importante passo indicato nella sentenza è il disconoscimento, fatto formalmente dal contribuente, della conformità delle copie con gli originali ex artt. 2717 e 2712 c.c. (ed ex art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992, clicca qui).

Successivamente si evidenzia che l’art. 6 del D.p.r. n.68/2005 tipizza: “Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisca al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna”).

Quindi, sono due le prove minime ed uniche per confermare l’avvenuta notifica secondo le modalità previste dalla legge(si veda anche Cass. Sez. Lav. n. 20072 del 07/10/2015, relativa alla notifica via PEC di un ricorso in Cassazione, dove mancava una delle due ricevute):

  • Ricevuta di accettazione;
  • Ricevuta di avvenuta consegna;

Solamente la produzione degli originali di tali accettazione conformano e garantiscono l’integrità e l’immodificabilità, ex art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, di tali prove di notifica.  Le copie semplici non danno le stesse garanzie e quindi non possono essere valutate come prove di notifica.

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