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Tutti i tributi si prescrivono in 5 anni

Anche la CTP di Avellino, con la sentenza n. 267 del 23 febbraio 2017, ha confermato che tutti i tributi si prescrivono in 5 anni.

Dopo la CTR Lazio 1050/2017, CTP Savona 129/2017 e la Cass. SS. UU. n. 23397/2016, anche tale Giudice Tributario ha chiarito che il debito tributario non si prescrive in 10 anni, ma nel termine piĂą breve di 5 anni.

Pertanto, il Giudice di Avellino afferma:

  • Innanzitutto, in riferimento alla materia tributaria “non sussiste una norma generale che stabilisce il termine prescrizionale del debito tributario”.
  • Pertanto si applica il termine prescrizionale ex art. 2948 n. 4 del c.c. (quinquennale).
  • Tale art. 2948 n. 4 del c.c. si applica per tutti i tributi, non solo per quelli degli Enti locali (si veda n. 42830/10): tale articolo prevede il termine breve per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno”.
  • Le pretese tributarie (dirette ed indirette) derivano dalla stessa obbligazione tributaria. Quindi i Tributi derivano dall’ “obbligo a corrispondere, periodicamente un importo per delle prestazioni erogate dall’altra parte”. Tale obbligo deriva, cioè, dallo ius imperii statale (dall’obbligo di pagare i tributi allo Stato).
  • Per di piĂą, anche se il contribuente non fa l’annuale dichiarazione dei redditi, lo stesso rimane sempre obbligato al pagamento dell’imposta.
  • Non vi è quindi alcun collegamento alla sua attivitĂ  annuale o alla sua dichiarazione dei redditi annuale, anche perchĂ© l’art. 1 D.p.r. n. 600/1973 e l’art. 7 del D.p.r. 917/1986 (T.U.I.R.) “recitano che l’imposta è dovuta per anni solari e, quindi, ogni anno”.
  • Il concessionario, ex art 26 del D.p.r. n. 602/1973. Deve “conservare copia delle cartelle di pagamento e dei relativi attestati per la durata di cinque anni (…), va a sostegno di una prescrizione di pari durata”.
  • Infine, alle cartelle non impugnate non si applicano la conversione dell’art. 2953 c.c. (vedi Cass. SS. UU. 23397/2016).

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