Disconoscimento copie prodotteSenza categoria

CTP Torino: se contestate Equitalia non può produrre copie di cartelle

Come anche indicato nella nostra news del 13 marzo 2017 ed in quella del 1 marzo 2017, Equitalia non può produrre in giudizio semplici copie delle cartelle di pagamento impugnate per dimostrare la regolare notifica delle stesse.

Più precisamente, Equitalia può legittimamente provare la notifica delle cartelle producendo in giudizio semplici copie delle stesse e della documentazione che prova la loro regolare notifica. Tuttavia, se il contribuente disconosce in modo specifico e non equivoco (non generico e senza con frasi di stile), ex art. 2712 c.c. ed ex art.2719 c.c. (considerando anche gli artt. 214 e 215 c.p.c.), la conformità di tali copie con gli originali, il Giudice non può considerare le copie come prova della notifica delle cartelle. In alternativa il Giudice potrà solamente ordinare a Equitalia di produrre gli originali delle copie disconosciute in giudizio (Cass. n. 5077 del 28 febbraio 2017 e Cass. n. 23046 del 11 novembre 2016).

Orbene, tale principio è stato attuato da una recente sentenza della CTP di Torino. Tali Giudici di Merito hanno statuito: “Come rilevato dalla società ricorrente, tutta la documentazione prodotta in causa da Equitalia Nord s.p.a. consiste in mere copie fotostatiche tanto dell’atto impugnato (atto/referto di notifica) quanto di 2 estratti di ruolo (atti/referti di notifica) in luogo delle cartelle esattoriali indicate nell’intimazione di pagamento impugnata. La conformità agli originali di tali documenti non è stata attestata da alcun pubblico ufficiale competente; la società ricorrente l’ha, come premesso, contestata e disconosciuta formalmente, contestando financo il collegamento funzionale tra i documenti prodotti e i separati referti di notifica prodotti. La documentazione prodotta in copia da Equitalia Nord s.p.a. non ha pertanto, allo stato, efficacia probatoria (art. 2719 c.c.) posto che Equitalia Nord s.p.a. non ha ritenuto –(…)- di neppure esibire gli originali” (CTP Torino n. 425 del 27 marzo 2017).

Articoli Correlati

Back to top button