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Se Equitalia non si costituisce entro 60 giorni decade dal proporre eccezioni

La Cassazione con una recente pronuncia ha confermato la norma dell’art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992.

Precisamente, se l’Agente della riscossione non si costituisce in giudizio entro 60 giorni dalla notifica del ricorso non può più formulare contestazioni processuali o di merito che non siano rilevabili d’ufficio.

La Suprema Corte, pur dando ragione all’esattore, ha affermato:”in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi (Sez. 5, n. 6734 del 02/04/2015)” (Cass. n. 3668 del 10 febbraio 2017).

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