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Rottamazione liti con il fisco

Il consiglio dei ministri ha approvato l’11 aprile 2017, Il Documento di Economia e Finanza e la manovra correttiva dei conti per rispettare gli impegni con la UE.

Tra le novità vi sono: la tassa sulla cedolare secca (Airbnb), la riduzione dei crediti d’imposta e, anche, la rottamazione liti con il fisco.

Per quest’ultima, nel Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n.23 del 11 aprile 2017, è stato dichiarato:” Disposizioni in materia di giustizia tributaria Definizione agevolata delle controversie tributarie

Si prevede la possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora (la richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017)” (http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-23/7167).

Ebbene, tale rottamazione liti dovrebbe avere le seguenti caratteristiche :

– riguardare solo le liti dove è parte l’Agenzia delle Entrate (escluse quelle dove è parte solamente Equitalia);

– il ricorso che ha introdotto la lite deve essere stato depositato presso la Cancelleria della Commissione Tributaria Provinciale entro il 31 dicembre 2016;

– la domanda di rottamazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017;

– con tale rottamazione liti si pagherebbero: gli importi indicati nell’atto impugnato (escluse sanzioni ed interessi di mora) e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo fino al 60 giorno dalla notifica dell’atto;

– il pagamento può essere effettuato a rate: per importi superiori ad €2.000,00 il pagamento può essere dilazionato al massimo in 3 rate:  la prima pari al 40% (entro il 30 settembre 2017), la seconda pari ad altro 40% (entro il 30 novembre 2017); l’ultima rata sarà pari al rimanente 20% (entro il 30 giugno 2018).

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