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Tribunale Firenze: prescrizione contributi è opposizione all’esecuzione

Un contribuente conveniva in giudizio Equitalia e INPS per far annullare un’intimazione di pagamento. Quest’ultima intimava il pagamento di diverse cartelle entro il termine di 5 giorni (ex art. 50, comma 2, D.p.r. n. 602/1973).

Il contribuente sollevava diversi motivi di impugnazione, tra cui la prescrizione quinquennale delle pretese contributive, come definitivamente chiarito dalla Cass. SS. UU. n. 23397/2016.

Il Giudice, innanzitutto, ha inquadrato, correttamente, l’opposizione all’intimazione di pagamento come un’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.. Per il Giudice il contribuente contestava il diritto della società convenuta a procedere all’esecuzione forzata (esecuzione non ancora iniziata). Quindi, non si applica il termine decadenziale dei 20 giorni (ex art. 617 c.p.c.) dalla notifica dell’atto per la proposizione del ricorso avanti al Tribunale.

Nel merito il Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso dando atto: “Quanto alla prescrizione del credito contributivo, il giudicante fa applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. SS. UU. sent. n. 23397/2016 che, risolvendo un contrasto tra i difformi indirizzi giurisprudenziali , ha ormai affermato la durata quinquennale della prescrizione per i crediti previdenziali, ai sensi dell’art. 3, comma 9 e 10. Legge n. 335/95i” (Tribunale di Firenze Sent. n. 198 del 23 febbraio 2017).

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