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Novità e caratteristiche della rottamazione liti

Come anticipato nella new del 24 aprile 2017, il 24 aprile 2017 è stato emesso il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 che, all’art. 11, prevede la possibilità di poter rottamare le liti con il fisco. Vediamo in sintesi le novità e le caratteristiche previste da tale art. 11 del D.L. n. 50/2017:

Fattispecie  Condizione Precisazioni
Presupposti della rottamazione liti – Controversie instaurate avanti al Giudice Tributario, Provinciale e Regionale (comma 1);

– Deve essere parte l’Agenzia delle Entrate (comma 1);

– Il contribuente deve essersi costituito in giudizio entro il 31/12/2016 (comma 3);

– Sono escluse le liti dove vi sono solamente: Equitalia, Agenzia Dogane, altri Enti pubblici (comma 1);

– la lite non deve essere definita, cioè già passata in giudicato (comma 3).

Oggetto rottamazione liti – Tutti i tributi degli atti oggetto di impugnazione avanti al Giudice tributario e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 D.p.r. n. 602/1973 (comma 1);

ESCLUSE: sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora ex art. 30, comma 1, D.p.r. n. 602/1973 (comma 1);

ESCLUSE: risorse proprie della C.E., Imposte sul valore aggiunto riscosse all’importazione, somme dovute a titolo di recupero di aiuto di Stato (Comma 4);

– per cause avanti il Giudice tributario solo per sanzioni COLLEGATE ai tributi, non è dovuto alcun importo (comma 2);

– per causa avanti il Giudice tributario solo per interessi e sanzioni NON collegate ai tributi, si deve corrispondere il 40% (comma 2);

– Gli interessi per ritardata iscrizione sono calcolati: dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito fino a 60 giorni dopo la notifica dell’atto impugnato avanti il Giudice Tributario (comma 1).
Modalità di versamento Si può pagare in unica soluzione al 30 settembre 2017, oppure nel massimo di 3 rate se gli importi dovuti superano €2.000,00 (comma 5):

– 30 settembre 2017, il 40%;

– 30 novembre 2017, il 40%;

30 giugno 2017, il 20%.

– Si applicano le disposizioni relative al pagamento della somma oggetto di istanza con adesione (art. 8 del D.Lgs. n. 215/1997), quindi con il semplice pagamento della prima rata la rottamazione liti si perfeziona (Comma 5) , vedi infra;

– per ogni lite che si vuole rottamare deve essere inviata una distinta richiesta di rottamazione (comma 5 e 6).

Rottamazione liti V.S.   Rottamazione ruoli Il contribuente che abbia già inviato l’istanza per la rottamazione ruoli dell’art. 6 del D.L. n. 193/2016, può avvalersi della rottamazione liti solo per le cartelle/avvisi già rottamati (comma 5). ATTENZIONE:

– Questa è la parte dell’articolo più dubbia e confusa. Da una interpretazione letterale sembrerebbe che il contribuente, che ha aderito alla precedente rottamazione, può attivare questa nuova rottamazione solo per le cause con oggetto le cartelle già rottamate ex art. 6 D.L. 193/2016 (comma 6). Si consideri che nel comma 7 vi è indicato che saranno scomputate le somme già pagate per effetto della rottamazione ruoli (luglio 2017 e settembre 2017).

– L’Agenzia delle Entrate dovrà stabilire e precisare le modalità di attuazione dell’art. 6 (Comma 12).

Effetti della rottamazione sui processi pendenti – La richiesta di rottamazione non sospende automaticamente il processo in corso (cioè che non vi è una sentenza impugnabile). Il contribuente deve fare apposita istanza al Giudice. Il processo sarà, quindi, sospeso fino al 10 ottobre 2017 e se depositata copia della domanda di rottamazione la sospensione del processo continuerà fino al 31 dicembre 2018 (comma 8).
Sospensione termini per l’impugnazione ed effetti sul processo – Nel caso di sentenza della CTP o della CTR, non passata in giudicato, i termini dell’appello o del ricorso in Cassazione (e dell’eventuale riassunzione) sono sospesi per 6 mesi se il termine per l’impugnazione scade tra il 24 aprile 2017 ed il 30 settembre 2017 (comma 10);

-L’eventuale diniego della rottamazione liti verrà notificata entro il 31 luglio 2018 e può essere impugnato dinnanzi al Giudice presso il quale la lite pende entro 60 giorni (Comma 10).

ATTENZIONE:

Se la definizione delle liti è richiesta in pendenza del termine per impugnare, l’eventuale sentenza può essere impugnata assieme al diniego della rottamazione liti, entro 60 giorni (comma 10).

– Il processo sospeso si estingue se non presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 e le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate (Comma 10).

Quando si perfeziona la rottamazione liti La rottamazione liti si perfeziona (Comma 5):

-se ci sono importi da versare, con il pagamento di tutto l’importo o con il pagamento della prima rata;

-se non ci sono importi da versare, con la semplice presentazione della domanda di rottamazione.

 
Altri effetti della rottamazione liti -Gli effetti della rottamazione liti prevalgono su quelli eventuali delle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017;

-la rottamazione liti perfezionata dal coobbligato va a vantaggio anche degli altri debitori, anche per liti non più pendenti, che non siano passate in giudicato (comma 11)

 
Scostamento dai parametri Europei – clausola di salvaguardia Se le entrate derivanti dalla rottamazione liti non sono sufficienti per il rispetto dei parametri europei e delle clausole di salvaguardia il Governo può valutare di modificare tutto il disegno legislativo ex art. 17 comma 13, Legge n. 196/2009 (comma 13).  

 

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