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Interesse ad agire: errata notifica cartella, devi contestare validità atto

La Cassazione con recente sentenza del 21 aprile 2017 ha confermato il proprio indirizzo in riferimento all’interesse ad agire proprio di ogni domanda di annullamento di atti del Fisco.

Precisamente, ex art. 100 c.p.c. (applicabile nel processo tributario per richiamo dell’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992) precisa: “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.

In altri termini, tramite i motivi di contestazione dell’atto si deve effettivamente e concretamente giungere ad una sentenza di annullamento dello stesso.

Orbene, la Cassazione, in riferimento all’impugnazione di una iscrizione ipotecaria annullata per difetto della notifica della cartella sottostante, ha distinto tra la validità dell’atto e la validità della notifica dell’atto stesso. Sono due parti distinte.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente con proprio ricorso si limiti solamente a contestare la regolare notifica dell’atto precedente, senza eccepire niente in riferimento alla nullità dell’atto proprio (prescrizione, decadenza del potere accertativo/esattivo, invalidità dello stesso), vi sarebbe carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., e quindi rigetto del ricorso: il ricorso porterebbe solamente ad una sentenza di annullamento della sola notifica, senza intaccare l’atto del fisco. I motivi del ricorso del contribuente non portano al definitivo ed effettivo annullamento dell’atto.

Precisamente, il contribuente, fin dal suo ricorso iniziale, non aveva aver interesse all’annullamento dell’atto perché non ne ha chiesto l’invalidità. Egli ha chiesto solamente la nullità della notifica (Cass. n. 10079 del 21 aprile 2017).

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