DurcINPS-PensioneSenza categoria

I.N.P.S. : presentazione rottamazione da diritto al Durc

L’art. 54 del D.L. n. 50/2017 ha coperto, seppur in ritardo, la lacuna lasciata dalla precedente legislazione sulla rottamazione dei ruoli (D.L. n. 193/2016): se la presentazione dell’istanza di rottamazione dava il diritto al rilascio da parte dell’INPS della certificazione di regolarità contributiva(DURC).

Precisamente, l’art. 54 del D.L. n. 70/2017 prevede: “ … nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell’articolo 6, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all’articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015”.

L’I.N.P.S.. con la circolare n. 80 del 02/05/2017 ha precisato (punto 2. e punto 3) che:

  • Se il contribuente ha inviato la richiesta per la precedente rottamazione ruoli (D.L. n. 193/2016) l’istituto potrà rilasciare il Durc;
  • Devono anche sussistere i requisiti della normativa in materia di Durc (art. 3 Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015);
  • In caso di mancato pagamento di tali importi rottamati il Durc verrà annullato;

Quindi, solamente, se i contribuenti, un po’ al “buio” avessero inviato la richiesta per la precedente rottamazione, ORA, è stato chiarito che possono avere il Durc.

Articoli Correlati

Back to top button