Sostituzione Processuale

Cassazione: se chiamata in giudizio Equitalia non serve chiamare anche l’Ente creditore

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 5474 del 03 marzo 2017, ha confermato il consolidato principio che, qualora il contribuente cita in giudizio solamente Equitalia, non vi è alcun difetto di contraddittorio se non è citato anche l’Ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, Comune e altri Enti Pubblici).

Nei fatti un contribuente impugnava due cartelle di pagamento avanti al Giudice di Pace citando solamente Equitalia. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda del contribuente, ma l’Agente della riscossione appellava la sentenza avanti al competente Tribunale che dichiarava la lesione del contraddittorio per non aver il cittadino convenuto in giudizio, fin da subito, anche l’Ente creditore. Il Tribunale, quindi, rinviava le parti avanti al Giudice di Pace. Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale in Cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 39 Legge n. 112/1999 ed art. 81 c.p.c.

Precisamente, l’art. 81 c.p.c. statuisce: ”Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.

Uno dei casi espressamente previsti dalla legge è, appunto, quello previsto dall’art. 39 della Legge n. 112/1999 (Chiamata in causa dell’ente creditore): “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.

Orbene, il concessionario oggi è Equitalia il quale, se subisce le conseguenze della lite nel caso di mancata chiamata in causa dell’Ente creditore, è inevitabilmente il sostituto processuale dell’Ente creditore stesso. Solamente con la chiamata in causa dell’Ente creditore ad iniziativa propria ed esclusiva di Equitalia (senza cioè l’autorizzazione del Giudice: litis denuntiatio) verrebbe meno le conseguenze indicate nell’ultima parte dell’art. 39 sopra citato.

La Cassazione, con l’ Ordinanza n. 5474 del 03 marzo 2017, ha confermato anche il sempiterno principio che la mancata chiamata in causa dell’Ente creditore, da parte del Contribuente, non è assolutamente violazione del contraddittorio.

 

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