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CTP Agrigento: la PEC non è sufficiente per la notifica della cartella

La CTP di Agrigento, con la Sentenza n. 680 del 13 aprile 2017, ha annullato una cartella di pagamento, perché la PEC non è sufficiente a garantire, a differenza della semplice raccomandata, l’effettiva notifica dell’atto esattivo.

Nei fatti una società in liquidazione impugnava una cartella di pagamento per diversi motivi di annullamento, tra cui il difetto di notifica per l’atto era stato notificato illegittimamente tramite PEC.

Innanzitutto, la CTP, su istanza dell’Agente della riscossione, dichiarava il ricorso improcedibile per non essere stato istaurato precedentemente il reclamo/mediazione con l’Agenzia come statuito dall’art. 17bis D.Lgs. n. 546/1992. Tale improcedibilità ha solamente comportato il rinvio dell’udienza al fine di poter espletare le procedure per il reclamo/mediazione Tributaria. Quest’ultime, però, non hanno conseguito gli effetti di evitare la continuazione del contenzioso e, a successiva udienza, si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate e la causa andava indecisione.

La CTP di Agrigento accoglieva il ricorso della Società ricorrente precisando un importante principio: ”il messaggio PEC di avvenuta consegna non è di per sé stesso sufficiente a dimostrare che la cartella sia stata notificata, in quanto la sola ricevuta di avvenuta consegna non è sufficiente a dimostrare che il contribuente ne abbia avuto effettiva conoscenza” (CTP Agrigento n. 680/2017).

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