Avvisi di accertamento e di addebitoNotificaSenza categoria

Cassazione: illegittima la notifica dell’atto se il notificatore non controlla l’irreperibilità del destinatario

La Cassazione, con la Ordinanza n. 11394 del 09 maggio 2017, ha confermato il proprio indirizzo giurisprudenziale. Precisamente, il destinatario dell’avviso di accertamento è considerato irreperibile assoluto all’indirizzo indicato in anagrafe se l’Agente notificatore dà prova in relata di ripetuti esiti negati di consegna.

Nei fatti una contribuente ricorreva in Cassazione per la riforma della decisione della CTR dell’Umbria perché, in particolare, ha considerato valida la notifica dell’avviso di accertamento al destinatario semplicemente perché l’agente notificatore non lo ha rinvenuto all’indirizzo indicato in anagrafe. Senza che venissero indicate in relata i tentativi di notifica o di ricerca del contribuente.

La Cassazione effettua un distinguo:

  • Se è conosciuto oppure conoscibile all’anagrafe comunale l’indirizzo del destinatario, in caso di mancata reperibilità del destinatario al momento della consegna dell’avviso, vi è una assenza “relativa”. Si applica, quindi, l’art. 140 c.p.c. e l’Agente notificatore deve obbligatoriamente eseguire i seguenti passaggi:
  1. Depositare copia dell’atto da notificare presso il Comune;
  2. Affiggere avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta della residenza;
  3. Inviare la raccomandata con avviso di ritorno che informa il destinatario che l’atto è depositato presso il Comune.
  • Se non è conosciuto oppure non è possibile individuare l’indirizzo del destinatario all’anagrafe comunale, nonché concretamente nel luogo di consegna, vi è una assenza “assoluta”. Si applica, di conseguenza, l’art. 60, comma 1, let. e) (non l’art. 143 c.p.c.), che prevede:
  1. Depositare copia dell’atto da notificare presso il Comune;
  2. L’avviso di deposito ex art. 140 c.p.c., chiuso e sigillato, è affisso nell’albo del Comune.

Pertanto, secondo la Cassazione, solamente in caso di assenza “assoluta” del destinatario si ha la compiuta notifica dell’avviso di accertamento dopo 8 giorni dall’affissione dell’avviso di deposito ex art. 140 c.p.c. nel Comune.

Nel caso, invece, la consegna non sia stata possibile solamente perché l’Agente notificatore non ha effettuato tutte le ricerche necessaria vi è assenza “relativa” del destinatario e, quindi, devono essere effettuati obbligatoriamente tutti e 3 i sopra indicati passaggi.

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