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Illegittimo l’avviso di accertamento basato solo su studi di settore

La Cassazione, con la Sentenza n. 12631 del 19 maggio 2017, ha annullato un avviso di accertamento, perché basato solamente sulle presunzioni degli Studi di Settore e mai venivano, effettivamente, considerate le motivazioni e le giustificazioni del contribuente.

Orbene, per poter comprendere la portata di tale sentenza è necessario introdurre, seppur brevemente, l’istituto degli studi di settore è l’obbligatorio, e necessario, contraddittorio.

Gli studi di settore sono estrapolazioni (elaborazioni) statistiche di presunte situazioni standard di diverse categorie di contribuenti. Tali studi di settore sono, quindi, presunzioni di reddito elaborate da dati settoriali e da campioni standard di contribuenti, nonché dalle relative dichiarazioni.

Data la loro alta astrattezza, sia le circolari dell’Agenzie delle Entrate (tra le tante Circ. 5/E/2008 e Circ. 12/E/2010), sia la Cassazione (Cass. n. 26635/2009; Cass. n. 266636/2009; Cass. n. 26367/2009; Cass. n. 26638/2009) hanno imposto che prima di emettere l’avviso di accertamento si debba obbligatoriamente instaurare un effettivo e concreto contraddittorio con il contribuente. Ciò al fine di giustificare il distaccamento dalle risultanze degli studi di settore e, quest’ ultimi, renderli più attinenti e collegati alla vera capacità reddituale del contribuente.

In altri termini, è imposto all’Amministrazione Finanziaria di interpellare il contribuente per corroborare la motivazione degli studi di settore con valutazioni tese a dimostrare che il risultato standardizzato (dello studio di settore) è applicabile al reddito concreto del contribuente. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate deve rendere la motivazione degli avvisi di accertamento da studi di settore più reale e concreta, pena l’annullamento degli stessi.

Ebbene, è proprio su tale carenza di un reale contraddittorio tra Agenzia delle Entrate e contribuente che la Suprema Corte ha annullato l’avviso di accertamento.

La Cassazione, inoltre, ha precisato che tale necessario contraddittorio deve assolutamente esserci anche nella fase contenziosa avanti al Giudice Tributario. La CTR nel rigettare l’appello del contribuente doveva dare atto di aver considerato le ragioni del contribuente sull’allontanamento dagli studi di settore e, nel caso, doveva anche compiutamente argomentare il motivo per cui non le ha ritenute idonee.

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