Avvisi di accertamento e di addebitoSenza categoria

Per la notifica basta la semplice spedizione della raccomandata ex art. 140 c.p.c.

La Cassazione, con la sentenza n. 13315 del 26 maggio 2017, ha affermato che in caso di notifica ex art. 140 c.p.c., la necessaria raccomandata informativa basta che sia inviata e non serve che si provi che il destinatario l’abbia ricevuta.

Nei fatti. L’Ufficio ricorreva in Cassazione per l’annullamento della sentenza della CTR Campania che aveva ritenuto ammissibile il ricorso del contribuente e dichiarato l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate tardivo. Ciò, perché la procedura prevista dagli art. 60 D.p.r. n. 600/1973 e art. 140 c.p.c. (assenza relativa del destinatario) si era conclusa oltre i termini decadenziali dell’art. 43 D.p.r. n. 600/1973 (prima delle modifiche dell’art. 1, comma 131, Legge n. 208/2015).

Precisamente, qualora l’Agente che esegue la notifica non riesce a reperire in loco il destinatario, perché al momento assente (oppure non vi era la presenza di una delle persone autorizzate a ritirare l’atto) conclude la notifica eseguendo tutti e tre tali obbligatori passaggi:

  • Depositare l’atto in Comune del luogo dove doveva essere eseguita la notifica (lì vi sta per almeno 6 mesi);
  • Affigge avviso di tale deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario;
  • Da’ notizia al destinatario della tentata notifica tramite invio di raccomandata con avviso di ritorno (la cosiddetta raccomandata informativa).

E’ con la conclusione anche di tale terzo ed ultimo passaggio che si ha la completa notifica dell’avviso, anche se il destinatario non lo ha effettivamente ricevuto. Se non viene compiuto tale invio della raccomandata informativa non vi è notifica dell’atto e lo stesso decade per il trascorrere dei termini decadenziali di cui all’art. dell’art. 43 D.p.r. n. 600/1973.

Orbene, è proprio su tale raccomandata informativa che si incentra la sentenza della Cass. n. 13315/2017. Per la Suprema Corte tale raccomandata deve essere solamente spedita entro i termini ex art. 43 D.p.r. n. 600/1973. Non è necessario che sia ritirata dal destinatario entro tali termini ed, addirittura, che si provi la effettiva ricezione di tale raccomandata.

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