Notifica PEC

CTP Milano, conferma: se Equitalia invia con PEC atto in PDF, la notifica è inesistente

È inesistente la notifica con PEC se allegato è un pdf

La CTP di Milano, con la recente sentenza n. 3690 del 23 maggio 2017, ha confermato le numerose sentenze dei Giudici di Merito che dichiarano inesistente la notifica via PEC se Equitalia non la esegue secondo i precisi canoni stabiliti dal D.p.r. n. 68/2005 e dal D. Lgs. n. 82/2005.

Tuttavia, tale pronuncia è importante anche perché evidenzia il principio che si sta formando nei Giudici Tributari meneghini, il quale è iniziato con la sentenza CTP Milano n. 1023/2017. Tale precedente sentenza ha statuito che la cartella di pagamento notificata tramite PEC è valida esclusivamente se vi è allegato non un “PDF”, ma esclusivamente un file “p7m”.

La sentenza n. 3690/2017 ha, pertanto, affermato che: “1) con la notifica via PEC non viene prodotto l’originale dell’intimazione di pagamento, ma solo una copia (…) 2) non è possibile provare l’effettiva consegna della email al destinatario (…) 3) Non può essere provata né la data di ricezione dell’avvenuta messa a consegna giuridica del documento. Di conseguenza affinchè la notifica PEC effettuata da Equitalia sia valida occorre che l’intimazione di pagamento sia prodotta da un documento informatico alla PEC sottoscritto digitalmente e cioè avente un’estensione del file in p7m”.

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