Notifica

Come funzionano le notifiche dell’Agente della riscossione

Vademecum utile per comprendere le notifiche

La Cassazione, con due recenti sentenze, ha confermato la propria interpretazione dell’art. 26, comma 1, D.p.r. n. 602/1973 precisando in modo chiaro le modalità di notifica delle cartelle e le prove che l’Agente della riscossione deve produrre in giudizio per provare tali notifiche.

Le due pronunce, si precisa, interpretano il primo comma dell’art. 26 D.p.r n. 602/1973. Tale comma lo possiamo dividere in due parti:

  • Il primo periodo (“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”) disciplina la notifica “ordinaria”, cioè la consegna della cartella non è eseguita direttamente dall’Agente della riscossione con raccomandata ma da altro soggetto (“ufficiali della riscossione”, “altri soggetti abilitati dal concessionario”,” messi comunali”, “agenti della polizia municipale”) che porta al destinatario tale cartella.

Con tale modalità di notifica della cartella, l’Agente della riscossione è obbligato a produrre in giudizio, per ottemperare al proprio onus probandi, “(…) copia delle cartelle con la relazione di notificazione e non soltanto la relazione di notifica [copia della relata di notifica, n. d. A.], (…), in quanto ciò non consente di provare che la relata afferisca ad una determinata cartella anziché ad un’altra” (Cass. n. 4801 del 24 febbraio 2017, pag. 6).

Quindi, se l’Agente della riscossione non produce, obbligatoriamente, copia sia della relata, sia della cartella notificata con tale relata (non è sufficiente la copia dell’estratto di ruolo), non si ha prova dell’avvenuta notifica e la contestazione del contribuente deve essere accolta.

  • Il secondo periodo (“La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”) prevede la notifica della cartella con modalità, cosiddette, dirette. In altri termini, è l’Agente della riscossione che notifica, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, la cartella di pagamento. Con tale modalità non vi è la interposizione di altro soggetto, come avviene invece con la prima parte del primo comma dell’art. 26.

Con tale modalità di spedizione della cartella la notifica si ha come avvenuta con la semplice “consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. n. 15784 del 23 giugno 2017, pag. 3, si veda anche Cass. n. 4801 del 24 febbraio 2017, pag. 6).

In tale caso, l’Agente della riscossione deve ottemperare al suo onere probatorio producendo ”la prova della notificazione mediante produzione, (…) della relata [o meglio avviso di ricevimento del plico raccomandato, n.d.A.] (che contenga riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell’estratto di ruolo, il quale ultimo è, ai fini che ci interessano, equipollente alla prima” (Cass. n. 15784 del 23 giugno 2017, pag. 4 e pag. 5).

Pertanto in caso di notifica “diretta” posta in essere dall’Agente della riscossione, quest’ultimo deve obbligatoriamente provare la notifica producendo in giudizio: copia dell’avviso di ritorno con indicato il numero della cartella spedita, e copia dell’estratto di ruolo (non serve copia della cartella notificata).

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