Delega

La delega per la sottoscrizione dell’atto deve indicare il delegato e non può essere ordinata dal Giudice

Il Giudice non può integrare l'onere probatorio dell'Agenzia Entrate

La Cassazione, con la recente sentenza n. 17196 del 12 luglio 2017, ha ribadito il proprio orientamento sulla delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento ex art. 42 D.p.r n. 600/1973. Precisamente, in tema di avviso di accertamento, la delega di firma o di funzioni deve necessariamente indicare il nominativo del delegato e pena di nullità dell’atto stesso. Anche se viene prodotto l’ordine di servizio, lo stesso deve aver indicato il nominativo del soggetto delegato, al fine di consentire al contribuente di verificare agevolmente la regolarità dei poteri in capo al sottoscrittore (si veda anche Cass. n. 22803/2015).

Per di più, la stessa sentenza, ha altresì ribadito che la CTR non può “ordinare il deposito della delega all’Agenzia delle entrate (…) ove si consideri che in caso di contestazione, incombe all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuali delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell’onere della prova non può subire eccezioni” (Cass. n. 17196/2017, si veda anche Cost. n. 109/2007). Quindi, la regolare delega deve essere depositata su iniziativa di parte e non può il Giudice sopperire a tale carenza probatoria della parte pubblica (Agenzia delle Entrate).

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