Notifica PEC

CTR Lazio: la PEC garantisce solo il testo e non gli allegati

PEC non garantisce l'invio dell'allegato

La CTR Lazio, sezione staccata di Latina, n. 2904 del 19 maggio 2017, ha confermato la illegittimità delle notifiche delle cartelle di pagamento tramite PEC, se inviate senza duplicato informatico (cioè non come originali). Quindi, vi è illegittimità della notifica se non inviate le cartelle con firma digitale, che attesti l’immodificabilità di tali documenti.

Tuttavia, tale pronuncia dei Giudici Tributari Laziali è particolarmente interessante perché evidenzia, come affermato anche dalla Ragionerie Generale dello Stato, che la PEC è prova solo del testo della email e non delle cartelle allegate se non vi è apposta la firma digitale.

Precisamente: “Tuttavia, come pure ha chiarito la Ragioneria Generale dello Stato, la Pec da’ piena prova della data di invio e di ricezione di una email, ovvero, la certificazione del testo contenuto nel messaggio certificato, ma essa non garantisce, ai documenti trasmessi in allegato, la stessa efficacia probatoria degli originali. Per far sì che questi ultimi possano essere considerati atti “originali” è necessario apporre la firma digitale sul documento. In pratico, le copie informatiche dei documenti vengono equiparate agli originali da cui sono tratti solo se ad esse è apposta o associata la firma digitale di persona idonea ad attestare la conformità agli originali” (CTR Lazio-Latina n. 2904 del 19 maggio 2017).

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