Donazione

La donazione con bonifico è nulla se manca l’atto notarile

Le regalie senza atto di notaio non sono più donazioni

La Cassazione SS. UU. n. 18725 del 27 luglio 2017, ha rivoluzionato il concetto civilistico di donazione. Questo istituto, civilmente, è inteso come un tipo atto a spirito di liberalità (diverso da un atto gratuito che richiede la controprestazione anche se non patrimoniale). La donazione (si ripete, tipico atto di liberalità) è una prestazione resa senza controprestazione ed ha causa solo nell’impoverimento del donatore a vantaggio dell’arricchimento del beneficiario della donazione. In altri termini, tale atto di liberalità è un “dare” a senso unico senza pretendere alcuna contro prestazione (economica o non economica).

Tale atto di liberalità deve essere formalmente eseguita con atto notarile, pena nullità dell’atto stesso (donazione tipica o diretta, art. 769 c.c.), oppure tale atto di liberalità può essere una regalia di rilevanti somme di denaro che non richiedono la forma notarile (donazione atipica o indiretta, art. 809 c.c.).

Orbene, tale Cassazione a Sezioni Unite ha completamente rivoluzionato tale concetto di donazione “atipica”, anche per quest’ultima si necessita della forma notarile pena nullità dell’atto stesso.

I risvolti pratici di tale sentenza li si individuano anche nel campo tributario.

Precisamente, il fisco ed i Giudici non potranno più affermare che le regalie tramite ingenti bonifici di denaro (ad esempio il padre regala al figlio, con bonifico, una somma di denaro perché quest’ultimo possa comprarsi la casa) sono donazioni, anche se “atipiche”, e quindi soggette all’imposta di donazione (si veda Cass. 634/2012 e Cass. 22118/2010). Quest’ultime, mancando della forma notarile, saranno semplici atti di liberalità diverse dalle donazioni (anche da quelle atipiche), pertanto non potranno essere applicate le imposte delle donazioni.

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