NotificaPoste Italiane e Poste Private

Dal 10 settembre 2017 il fisco potrà notificare con poste private

Posta privata per il fisco

La CTP di Torino, con la sentenza n. 923 del 10 luglio 2017, ha confermato la maggioritaria giurisprudenza che in quadra inesistente la notifica di cartelle di pagamento, o di altri atti dell’agente della riscossione, fatta tramite poste private (tipo Nexive).

Precisamente: “La Cassazione, al riguardo, ha voluto formalmente omaggiare il proprio orientamento (secondo cui “in tema di notifiche a mezzo posta, il D.Leg. n. 261 del 22.07.1999 …ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l’Ente Poste) , gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.  Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla finzione probatoria che il citato D. leg. N. 261 del 1999, art. 1 ricollega alla nozione di “invii raccomandati” e devono, pertanto, considerarsi inesistenti (Cass. 2262/2013; v. in senso conforme, 11095/08, 22375/2006, 20440/06 le più recenti 27021/2014, 2035/2014 e CTP Torino n. 923/2017).

Tale principio giurisprudenziale è basato sulla circostanza che la Legge n. 261/1999 (in vigore dal 30 aprile 2011). Tale norma individua in via esclusiva “fornitore del servizio universale” solamente Poste Italiane (si veda, altresì, l’art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999). Quindi per legge sono escluse, perché inesistenti, le notifiche tramite raccomandata fatte da soggetti diversi dalle Poste Italiane.

Tuttavia, dal 10 settembre 2017 tale esclusività delle Poste Italiane verrà meno. L’art. 1, commi 57 e 58, Legge n. 124 del 4 agosto 2017, ha abrogato tale art. 4 del D. Lgs. n. 261/1999 ed ha inserito la possibilità di rilasciare nuove licenze a soggetti diversi dalle Poste Italiane per notifiche di atti giudiziari ex Legge n. 890/1982 e per notifiche di atti giudiziari per violazione del Codice della Strada.

Il testo normativo espressamente limita tale apertura al servizio di notifica solo agli atti giudiziari (fatti con l’intervento dell’agente notificatore: Legge n. 890/1982) ed alle notifiche per contravvenzioni stradali. E’molto probabile, però, che tale norma verrà interpretata per agevolare l’Agente della riscossione a notificare propri atti anche con poste private. Ciò, anche perché questo sembrerebbe lo spirito della novella. Sicuramente, l’Agente della riscossione non sarà giustificato a notificare le cartelle direttamente (cioè senza l’interposizione dell’agente notificatore: Legge n. 890/1982) tramite poste private.

Articoli Correlati

Back to top button