Avvisi di accertamento e di addebitoNotificaSenza categoria

Valida la notifica con raccomandata A/R all’indirizzo estero

E’ valida la notifica con raccomandata A/R di un avviso di accertamento a cittadino italiano residente all’estero e risultante dai registri A.I.R.E. (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero). Lo ha affermato la Cassazione, con l’Ordinanza n. 20256 del 22 agosto 2017.

Nei fatti. Un contribuente impugnava un avviso di accertamento perché illegittimo e, in particolare, per l’inesistenza della notifica essendo stata effettuata all’estero in violazione dell’art. 142 c.p.c. . Sia la Commissione Provinciale, che quelle Regionale annullavano l’avviso per tale violazione di notifica.

L’Agenzia delle Entrate, però, ricorreva in Cassazione per la riforma della sentenza della CTR, avendo quest’ultima mal interpretato ed applicato le specifiche norme sulla notifica a cittadini residenti all’estero per gli avvisi di accertamento. La Cassazione accoglieva con rinvio il ricorso dell’Ufficio.

Precisamente, in riferimento alla notifica di atti giudiziari a cittadini italiani non residenti, né domiciliati, né dimoranti in Italia, l’art. 142 c.p.c. prevede che la notifica debba essere eseguita per mezzo di posta raccomandata e con consegna di altra copia al P.M., che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona a cui è diretta l’atto (Primo comma). Al successivo comma, si precisa che si da’ luogo a tale modalità di notifica tramite raccomandata, solo se risulta impossibile eseguire la notificazione con le specifiche modalità consentite dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 D.p.r. n. 200/1967 (Secondo comma). Tale impossibilità di eseguire la consegna dell’atto all’estero nei modi indicati nelle convenzioni e nel D.p.r. n. 200/1967 deve essere provata dalla parte che ne ha interesse.

Orbene, la Cassazione, con l’Ordinanza in commento, ha però statuito che per le notifiche di avvisi di accertamento per destinatari all’estero non si applica l’art. 142 c.p.c., ma la norma speciale dell’art. 60, comma 4, D.p.r. n. 600/1973. Quest’ultima esclude, per tali notifiche, l’applicazione dell’art. 142 c.p.c..

Quindi, la notifica all’estero (sia all’interno della C.E. sia all’esterno della C.E.) degli avvisi di accertamento “è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero”.

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