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Raddoppio dei termini, non vale per l’IRAP

Se la violazione non è un reato tributario, non è raddoppiato il termine per la notifica

Il raddoppio dei termini per la notifica dell’accertamento non si applica all’Irap.

Le violazioni di tale imposta non integrano ipotesi delittuose del D.Lgs. n. 74/2000. Tale principio è stato affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 20435 del 25 agosto 2017.

Per comprendere tale pronuncia è opportuno un breve excursus storico dell’istituto del raddoppio dei termini, previsto dall’art. 43 D.p.r. n. 600/1973 e l’art. 57 D.p.r. n. 633/1972

Inizialmente, tali articoli (modificati dell’art. 37, comma 24, D.L. 4 luglio 2006, n. 223) prevedevano i termini ordinari per la notifica dell’avviso di accertamento:

  1. il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
  2. il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la violazione tributaria accertata avesse comportato (anche solo in astratto) l’integrazione di uno redi reati tributari della Legge n. 74/2000, tali termini ordinario andava raddoppiati:

  1. il 31 dicembre del ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
  2. il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Successivamente tali articoli sono stati modificati dall’art. 2 del D.Lgs. n. 128/2015. Quest’ultima norma ha subordinato tale raddoppio dei termini alla presentazione della denuncia entro il periodo ordinario sopra indicato. In altre parole, se la denuncia veniva presentato oltre il quarto oppure il quinto anno, non vi era raddoppio dei termini.

Infine, l’art. 1, commi da 130 a 132, Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha abrogato tale istituto del raddoppio dei termini in caso di obbligo di presentazione di denuncia.

Ora, gli articoli 43 e 57 non prevedono più il raddoppio, ma vi è solo il termine ordinario aumentato:

  1. il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
  2. il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Pertanto la sentenza in commento è relativa all’emissione di avvisi di accertamento prima dell’entrata in vigore sia D.Lgs. n. 128/2015, sia della Legge n. 208/2015.

Pertanto, la Cassazione, dopo aver statuito che le citate norme (D.Lgs. n. 128/2015 e Legge n. 208/2015) non sono in conflitto tar loro, ha confermato che il raddoppio dei termini per la notifica dell’avviso di accertamento non si applica per l’IRAP. La violazione di tale tributo non è tipizzato in nessuna norma del D.Lgs. n. 74/2000: la violazione IRAP non integra alcun reato.

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