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Illegittima l’ipoteca su beni del fondo patrimoniale

Si deve dimostrare che i debiti tributari sono collegati ai bisogni della famiglia

E’ illegittima l’ipoteca sui beni del fondo patrimoniale, secondo l’Ordinanza della Cassazione n. 19884 del 9 agosto 2017.

Nei fatti. Una contribuente impugnava l’avviso di iscrizione d’ipoteca con oggetto beni di un fondo patrimoniale, a suo tempo costituito.

Entrambi i giudici di merito rigettavano le doglianze della contribuente. Pertanto, quest’ultima ricorreva in Cassazione per la riforma della sentenza della Commissione Regionale.

Veniva sollevato un solo motivo: la CTR non ha accertato in fatto l’esistenza del collegamento tra i debiti tributari ed i “bisogni della famiglia”, condizioni che legittimano l’ipoteca.

La Suprema Corte ha, innanzitutto, precisato i limiti di escussione sul fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., che sono applicabili anche all’ipoteca del Fisco (Cass. 1652/2016; Cass. n. 22761/2016; Cass. n. 23876/2015).

Pertanto, non si può iscrivere ipoteca su beni del fondo patrimoniale:

  • se i relativi crediti del fisco sono stati contratti per esigenze estranee ai bisogni familiari;
  • se i beni non erano stati contratti per bisogni familiari, il creditore, che procede all’iscrizione ipotecaria, doveva essere stato a conoscenza di tale estraneità.

Inoltre, la sentenza qui in commento ha precisato che tali 2 condizioni devono essere provate dal contribuente, che ha interesse a far dichiarare l’impignorabilità dei beni oggetto del fondo patrimoniale.

Tuttavia, l’Ordinanza n. 19884/2017, ha statuito che prioritario ed essenziale è il preliminare accertamento della sussistenza, oppure la non sussistenza, della “riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia”. Tale accertamento lo può fare solo il Giudice di Merito, non la Cassazione.

Per tali ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente cassando la sentenza e rinviando la causa alla CTR (in nuova composizione), al fine di far accertare la sussistenza dei debiti alle esigenze familiari.

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