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Alle Sezioni Unite la notifica PEC

Si deciderà se l'allegato alla PEC può essere anche un semplice pdf

Alle Sezioni Unite è stata rimessa la questione attinente la notifica PEC. Precisamente la Cassazione, con Ordinanza n. 20672 del 31 agosto 2017, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l’opportunità di far trattare alle Sezioni Unite l’importanza che, il file inviato con la PEC, abbia l’esclusiva estensione “p7m”, anziché l’estensione “pdf”.

Come oramai è noto, la disciplina delle notifiche tramite PEC (principalmente è composta da: D.p.r. n. 68/2005, D. Lgs. n. 82/2005 ed D.P.C.M. del 13/11/2014) è normativa speciale.

Pertanto, la stessa normativa non ammette interpretazioni estensive o analogiche e deve essere specificatamente seguita. Da ultimo la CTP Reggio Emilia n. 204 del 31 luglio 2017 ha annullato le cartelle notificate illegittimamente tramite PEC perché “la notifica via PEC non è valida se avviene, come nella fattispecie, tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file della cartella con estensione “.pdf” anziché “.p7m” atteso che non solo l’integrità è l’immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l’identificazione del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto, è garantita solo attraverso l’estensione del file “.p7m”.

Innanzitutto, è opportuno precisare che tale Ordinanza n. 20672/2017 ha come oggetto la notifica tramite PEC degli atti processuali civili.

Tuttavia la sostanza non cambia anche per le notifiche tramite PEC effettuate dal Fisco (Agenzia delle Entrate oppure Agenzie delle Entrate-Riscossione). La questione per la notifica tramite PEC di atti tributari è:

  • Documento informatico esiste se, tramite appositi software, è apposta una firma digitale che ne certifica l’immodificabilità e l’integrità. Vi è tale firma digitale soltanto se si prova di averla formata con apposite chiavi crittografate (privata e pubblica). Tale documento (pari all’originale) è “certificato” dall’estensione “.p7m” del file allegato. Solo tale estensione garantisce le caratteristiche di immodificabilità e di integrità previste dall’art. 3 del D.P.C.M. del 13/11/2014.
  • Copia informatica è quella riproduzione informatica di atti originali in forma cartacea. E’, appunto, una copia (informatica) dell’originale (non è un originale informatico come il documento informatico). Tale copia informatica non necessità di tutta la procedura sopra indicata (appositi software e firma digitale), ma, in quanto, copia necessita solamente dell’attestazione di conformità di un pubblico ufficiale autorizzato (art. 6 D.P.C.M. 13 novembre 2014). La ratio di tale minor garanzia della copia informatica sta nella presenza e nella intermediazione del Pubblico Ufficiale, che non può essere l’Agente della riscossione.

Orbene, per le notifiche degli atti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia), l’art. 26 D.p.r. n. 602/1973 escludeva espressamente l’applicazione alla notifica tramite PEC della copia informatica. Tale art. 26 esclude l’applicazione dell’art. 149bis c.p.c. che prevede la notifica di “copia informatica del documento cartaceo”. Pertanto il Riscossore dovrà notificare atti tramite PEC solo con Documento informatico. Quindi con appositi software che creino la firma digitale. Quest’ultima, in estrema sintesi, è garantita dall’estensione “.p7m” del file allegato, non dall’estensione “.pdf”.

E’ chiaro quindi: nel caso in cui la Cassazione, a Sezioni Unite, statuisca che le notifiche tramite PEC di allegati con estensione “.pdf” non sono documenti informatici (o meglio non garantiscono le caratteristiche di immodificabilità e di integrità di tale documento), le stesse sono inesistenti e pertanto nulle. Si consideri che l’Ordinanza qui in commento solleva alla Sezione Unite anche la questione delle conseguenze di tale non regolare “file in pdf”: nullità sanabile o inesistenza?

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