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Notifica via PEC in due tempi

La notifica via PEC si corregge se subito è rinviata

La notifica via PEC attivata in due tempi è valida, anche se il secondo invio è oltre il termine di impugnazione. Questo è il principio statuito dalla Cassazione con l’Ordinanza n. 20381 del 24/08/2017.

La fattispecie era relativa ad una notifica via PEC di un ricorso in Cassazione promosso dall’Agenzie delle Entrate. Tuttavia tela notifica, a causa di disfunzioni verificate sul server, non è andata a buon fine. Arrivata la ricevuta di consegna con esito negativo la ricorrente si è subito attivata ed, entro i 30 giorni successivi, ha rinotificato via PEC il ricorso. Questa volta la notifica è andata a buon fine.

La società contribuente (controricorrente in Cassazione) ha sollevato l’eccezione di inammissibilità del ricorso dell’Agenzie delle Entrate. Quest’ultimo è stato spedito oltre il termine, cosiddetto lungo, di 6 mesi per l’impugnazione.

La Cassazione ha ritenuto non fondata tale eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo.

La Suprema Corte ha richiamato una precedente pronuncia su un caso simile, ma di notifica “cartacea”.

In quel caso la Cassazione ha espresso il seguente principio: “La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento.Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325  c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova” (Cass. SS. UU. n. 14594/2016).

Quindi, con la sentenza qui analizzata, la Suprema Corte ha statuito la validità della notifica via PEC anche oltre il termine ultimo di impugnazione. Tale fattispecie richiede, però, i seguenti presupposti:

  • L’errore non deve essere imputabile al ricorrente;
  • Attivare con immediatezza e tempestività la seconda notifica via PEC, appena appresa la notizia del disfunzionamento del primo invio.
  • Termine massimo per la rinotifica è entro il termine pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c.;
  • Produrre in giudizio la prova che il primo tentativo di notifica non è andato a buon fine per errore non imputabile al ricorrente.

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