Cartelle di pagamentoSenza categoria

Valida la cartella se manca avviso bonario, ma …

Si deve contestare il difetto di motivazione per assenza di documento richiamato

  • La Cassazione, con la Sentenza n. 21020 del 8 settembre 2017, ha confermato il proprio orientamento: l’art. 6, comma 5, Legge 212/2000 (Statuto Contribuente) non impone un obbligo di contraddittorio prima della notifica di una cartella di pagamento.

Precisamente, la cartella derivante da un controllo automatizzato (art. 36bis D.p.r. n. 600/1973) ha come presupposto una liquidazione “corretta” ed un mancato pagamento dei tributi dichiarati. Quindi non “sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Pertanto non si applica l’art. 6, comma 5, Legge n. 212/2000.

Opportuno sarebbe, invece, contestare la cartella per inesistente motivazione. La cartella di pagamento per motivare le sue pretese espressamente richiama tale avviso bonario, ma non lo allega.

Pertanto, se effettivamente tale avviso non è stato notificato al contribuente la cartella deve essere annullata per violazione dell’obbligo di motivazione imposto dalla legge:

  • 7, comma 1, Legge n. 212/2000: “Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”;
  • 17 Legge n. 212/2000, che applica le norme dello Statuto del Contribuente al Concessionario della riscossione.

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