Avvisi di accertamento e di addebitoMotivazione attiSenza categoria

L’avviso di accertamento non può essere motivato per relationem

Se P. V. C. era per un soggetto diverso, deve essere allegato al l'avviso di accertamento

La Cassazione, con la sentenza n. 21768 del 20 settembre 2017, ha confermato l’orientamento che l’avviso di accertamento non può essere motivato per relationem.

Nei fatti. La Società contribuente impugnava un avviso di accertamento perché immotivato. Lo stesso richiama il P.V.C. (Processo Verbale di Constatazione) della Guardia di Finanza, ma a carico di altra società. Tale P.V.C. mai veniva notificato alla Società ricorrente e, neppure, veniva allegato all’Avviso di accertamento impugnato.

La CTP dava ragione alla società ricorrente, ma la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzie delle Entrate.

La Società contribuente, quindi, impugnava la decisione della CTR in Cassazione. Veniva quindi eccepito il difetto di motivazione di tale sentenza nella parte in cui non annulla l’atto per difetto di motivazione. Precisamente, veniva contestato che l’Avviso di accertamento non può integrare la sua motivazione richiamando (e non allegando o riportando) il P.V.C.  di altra società.

La Cassazione ha statuito quindi il principio che: “E’ quindi evidente che quelle dichiarazioni avessero funzione integrativa della motivazione dell’atto impositivo (…). Ed è altrettanto evidente che, se da un lato non risulta che il p.v.c. redatto nei confronti di un soggetto diverso dalla ricorrente sia stato notificato o consegnato a quest’ultima o che la stessa sia venuta in altro modo a conoscenza del suo contenuto (…) dall’altro è evidente che la mancata conoscenza delle dichiarazioni rese da Guido Altobello, (…) contenute nel predetto p.v.c., abbia impedito alla società contribuente di avere una conoscenza integrale degli elementi fondanti la pretesa fiscale, incidendo negativamente anche sulle scelte difensive della contribuente” (Cass. n. 21768/2017).

Quindi, oltre a contestare che l’Avviso di accertamento ha in sé un richiamo ad un atto mai conosciuto, notificato al contribuente, nonché non allegato all’avviso, si deve dimostrare che la motivazione di tela avviso è formata anche da tale p.v.c. richiamato per relationem.

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