Notifica PECProcesso cartaceo e processo telematico

Se ricorso è cartaceo l’Agenzia non può costituirsi telematicamente

È il contribuente che decide le modalità del processo tributario. Se il ricorso è cartaceo tutti gli atti saranno cartacei

La CTP Reggio Emilia n. 245 del 12 ottobre 2017, ha precisato che è illegittima la costituzione telematica dell’Agenzia se il ricorso introduttivo era cartaceo.

Precisamente, come anche statuito dalla CTR Toscana n. 1783/2017, è il ricorrente che decide se introdurre per tutto il processo tributario le modalità cartacee, oppure quelle telematiche.

In altri termini, se il ricorrente notifica e deposita il ricorso con modalità cartacee, anche il Fisco deve costituirsi in giudizio con comparsa cartacea. Se, invece, la costituzione dell’Agenzia avviane con notifica PEC e costituzione telematica, la stessa è inammissibile.

Sull’appello telematico dell’Agenzia su un primo grado cartaceo

La CTR Toscana n. 1783/2017 ha statuito l’illegittimità della modifica dell’iter processuale scelto dal contribuente nel corso del primo grado. L’Agenzia formulava appello in modo telematico (notifica tramite PEC e deposito telematico), pur essendo il primo grado stato eseguito tutto con notifica e deposito di atti cartacei.

Pertanto la CTR Toscana ha dichiarando: “Ciò vale non solo per il prosieguo dell’attività successiva alla comunicazione dell’atto di appello notificato via pec, ma anche con riferimento a quelli che sono stati gli atti compiuti nel primo grado del giudizio, cioè che in base al principio della facoltatività del PTT, la scelta di utilizzo dello stesso va effettuata ab origine, ovvero sin dal primo grado. (…). Non appare condivisibile l’inverso, vale a dire, la modifica di un iter da cartaceo in primo grado, in telematico in appello, superando così, di colpo, la normativa specifica in tema di notifica degli atti che rimane senz’altro quella sancita dalle norme del c.p.c. nel caso di mancato adeguamento per intero al PTT e tanto indipendentemente dalle possibilità introdotte dal processo tributario telematico che prevede allo stato, nella regione che ci occupa, ancora un sistema di alternatività.(CTR Toscana n. 1783/2017). 

Quindi per la CTR Toscana, la scelta è fatta dal contribuente all’inizio del processo di primo grado e l’Agenzia delle Entrate non può modificare tale scelta in fase d’appello.

Sulla costituzione telematica dell’Agenzia delle Entrate su un ricorso del contribuente cartaceo

Dopo la CTR Toscana, altra sentenza di merito ha confermato la immodificabilità della scelta del contribuente sulle modalità delle procedure del processo tributario.

La CTP di Reggio Emilia n. 245 del 12 ottobre 2017 ha dichiarato inammissibile una costituzione telematica dell’Agenzia delle Entrate se il ricorso introduttivo del processo di primo grado è avvenuto in modo cartaceo.

Il Giudice emiliano ha, puntualmente, richiamato le normative, appunto sul Processo Tributario Telematico (P.T.T.).

Tale Giudice tributario, dopo avere precisato che il Ministero non gli ha fornito gli strumenti per il Processo Tributario Telematico, ha precisato: “Il Decreto ministeriale 23/12/2013 n. 163 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (…) all’art. 9 (…) “il ricorso e gli altri atti del processo tributario, (…) sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilità dall’articolo 5” (…) “1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell’articolo 9, avviene con il deposito mediante S.I.Gi.T. del ricorso della nota d’iscrizione a ruolo e degli atti e dei documenti ad esso allegati (…). 3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate al comma 1”. Il combinato disposto dei due articoli fa sì che solo nel caso di notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC, la costituzione in giudizio del ricorrente debba avvenire in maniera telematica, (…) mentre nell’altro caso (…) la costituzione in giudizio debba avvenire senza utilizzare il sistema S.I.Gi.T. (…) se il ricorso è introdotto tramite PEC la costituzione in giudizio del ricorrente e delal parte resistente debba avvenire in modo telematico, cioè tramite il sistema S.I.Gi.T.. mentre nel caso il ricorso sia stato introdotto in altro modo, diciamo “cartaceo”, cioè con deposito presso la controparte od invio tramite posta, alla stessa, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo “cartaceo” (CTP Reggio Emilia n. 245 del 12 ottobre 2017).

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