Prescizione

Azienda verificata, il P.V.C. deve coincidere con l’anno di verifica

Verifiche fiscali solo per l'anno oggetto di controllo

La Cassazione, con recente ordinanza n. 24636 del 19 ottobre 2017, ha confermato la rigida applicazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente (“Diritti a garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”). Per la Suprema Corte è obbligatorio che il Processo Verbale di Constatazione (P.V.C.), che chiude le verifiche fiscali in azienda, coincida (sia relativo) con l’annualità in verifica.

Nei fatti. Ad una società contribuente l’Agenzia delle Entrate attivava una verifica in azienda per l’anno d’imposta 2006. Durante tali verifiche il legale rappresentante dichiarava che aveva omesso la tenuta delle scritture contabili anche per precedente annualità (2004). Il P.V.C., che chiude si ripete, le verifiche in azienda, veniva formulato e notificato solamente per l’annualità 2006.

Tuttavia l’Agenzia delle Entrate emetteva due distinti avvisi. Una per l’annualità 2006, che si era conclusa con il P.V.C.. L’altro per l’anno 2004, motivato dalle istanze derivate dalle verifiche effettuate in azienda (il Legale rappresentante aveva dichiarato di non aver tenuto le scritture contabili), ma senza il P.V.C. La C.T.P. rigettava il ricorso che impugnava i due avvisi di accertamento, ma la CTR accoglieva il ricorso del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, la quale rigettava il ricorso e confermava la sentenza della CTR.

La Suprema Corte ha confermato la necessità dell’obbligo del preventivo contraddittorio se vi è stato accesso ispettivo in azienda. Successivamente ha precisato che tale obbligo di contraddittorio è il “contro altare” alla circostanza che l’Agenzia delle Entrate si intromette nei luoghi di lavoro del contribuente. Il preventivo contraddittorio chiuso con apposito P.V.C. è elemento di difesa del cittadino. Solo dopo la chiusura della verifica in azienda lui può conoscere e valutare le risultanze conclusive dell’anno oggetto di versifica. Se il P.V.C. non c’è, non vi può essere questa conclusione posta a base del diritto di contraddire del contribuente e quindi la pretesa fiscale è illegittima.

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