Bollo autoPrescizione

Bollo auto, si prescrive in 3 anni anche se la cartella non è impugnata

Anche per l'imposta regionale sull'auto la prescrizione rimane di 3 anni

La Sardegna, sentenza n. 221 del 04/07/2017, ha confermato la prescrizione in 3 anni per il bollo auto, anche se la cartella non è stata impugnata tempestivamente.

Nei fatti un contribuente impugnava un atto di fermo amministrativo e le prodromiche cartelle di pagamento. La CTP accoglieva il ricorso per il trascorrere del termine di prescrizione triennale per il bollo auto. Tale diritto al pagamento di tale bollo auto si prescrive in 3 anni ex art. 5, comma 51, D.L. n. 953 del 30 dicembre 1982.

L’Agente della riscossione appellava la sentenza della CTP evidenziando che ex art. 20, comma 5 del D.Lgs. n. 112/99 (“Per le entrate tributarie dello Stato (…) può reiscrivere a ruolo le somme già discaricate, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale”) la prescrizione per le pretese tributarie è, ex lege, di dieci anni, anche considerando la Cassazione  Sezioni Unite n. 23397/2016. Tale pronuncia ha stabilito che rimane la prescrizione triennale anche se la cartella non è stata impugnata.

Orbene, la CTR rigettava l’Appello dell’agente della riscossione e confermava la prescrizione triennale per il bollo auto. I Giudici di secondo grado, innanzitutto, hanno precisato che la Cass. SS. UU. n. 23397/2016 ha statuito che la non impugnazione delle cartelle comporta solamente il consolidamento del debito tributario. Ciò perché tale sentenza della Suprema Corte ha precisato che la non impugnazione della cartella non comporta l’applicabilità dell’art. 2953 c.c. (conversione delle prescrizioni brevi nella prescrizione decennali). L’atto non impugnato non è paragonabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato (art. 2953 c.c.).

Inoltre, in riferimento alla contestazione dell’Agente della riscossione, sull’applicazione dell’art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 112/99, la CTR ha precisato che tale termine decennale di prescrizione è esclusivamente relativo ai rapporti interni tra Ente Creditore e agente della riscossione. Nulla rileva per il contribuente al quale rimane applicabile il termine di prescrizione triennale dell’art. 5, comma 51, D.L. n. 953 del 30 dicembre 1982.

Tuttavia, il Governo sta valutando di inserire nella Legge di Stabilità 2018 una norma che allarghi la possibilità di trasformare i termini brevi di prescrizione in quella decennale anche per le cartelle non impugnate. Il Governo sta tentando di by-passare la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016.

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