Indagini BancarieSenza categoria

Accertamenti finanziari sui conti correnti dei professionisti

Le entrate devono essere provate analiticamente, le uscite non serve

La CTR di Toscana, con la sentenza n. 2015 del 19 settembre 2017, ha statuito il principio sui versamenti e sui prelevamenti dei professionisti sui conti correnti.

Nei fatti, la CTP di Pisa accoglieva il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento, sul presupposto che la contribuente ha dimostrato che tutte le somme versate in conto corrente erano giustificate dall’emissione di fattura.

Per la riforma di tale sentenza l’Agenzia della Entrate si rivolgeva alla CTR Toscana evidenziando che, in caso di espletamento di indagini finanziarie, onere probatorio è invertito. E’ obbligo del contribuente dimostrare, in modo puntuale, che le somme in “entrata” del conto corrente sono tutte state fatte oggetto di fatturazione e che tutte le somme in “uscita” sono giustificabili. L’Ufficio ha altresì precisato che non si può giustificare le voci in “entrata” con presunzione generale.

La CTR accoglieva l’appello e statuiva che:

  • In riferimento alle somme in “entrata” il contribuente non deve giustificarle nel suo complesso, ma è necessario che venga fornita la prova analitica per ogni singola movimentazione. Ogni movimentazione in ingresso deve essere giustificata da specifica fattura;
  • In riferimento alle somme in “uscita” dal conto corrente, il professionista forma un reddito da lavoratore autonomo. Egli non è paragonabile alle società e la Corte costituzionale, sentenza n. 228/2014, ha precisato che non si devono giustificare le USCITE dal conto corrente.

Articoli Correlati

Back to top button